DIFETTO DELLA PROCURA ALLE LITI: ENTRO QUANDO VA SANATO

DIFETTO DELLA PROCURA ALLE LITI: ENTRO QUANDO VA SANATO

Con l’ordinanza 32399 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale va sanato il difetto della procura alle liti tempestivamente sollevato dalla controparte nell’ambito di un giudizio civile.

La vicenda riguarda un reclamo ex art. 18 della legge fallimentare proposto da una società avverso la sentenza con la quale il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento. 

Il reclamo veniva accolto dalla Corte di Appello la quale, reputando fondata ed assorbente l’eccezione ha dato ragione alla reclamante revocando la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti.

Pertanto, la curatela fallimentare proponeva ricorso alla Corte di Cassazione deducendo la violazione dell’art 182 cpc, in quanto il giudice del reclamo avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la sanatoria del vizio.

Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale ha richiamato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’ art. 182 c.p.c. , prescritto solo in caso di rilievo officioso».

Ne consegue che in assenza di una immediata reazione all’eccezione, la nullità della procura diventa insanabile.

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