La Cassazione, con l’ordinanza n. 27955 del 2022 ha confermato un principio già consolidato: non è importante che l’infedeltà del coniuge sia certa ed evidente ai fini dell’addebito della separazione, poiché è sufficiente anche il fondato sospetto derivante dalle modalità con le quali l’infedeltà si esplica all’esterno, recando pregiudizio all’onore e al decoro del coniuge tradito.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda di addebito di una donna nei confronti del marito, che era stato infedele causando il venir meno dell’affectio coniugalis.
L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che da molto tempo egli viveva stabilmente all’estero, recandosi regolarmente in Italia per stare con la famiglia, della quale si era sempre occupato versando delle somme di denaro per sostenerne le spese.
In merito all’infedeltà e all’addebito, l’uomo ha contestato l’assenza del nesso causale tra la sua condotta e la crisi coniugale, poiché, a suo dire, quest’ultima era già presente prima che lui intraprendesse nuove relazioni.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, ritenendo i motivi sollevati inammissibili.
Innanzitutto la separazione era da addebitare all’uomo non per l’abbandono del tetto coniugale, che era giustificato dall’attività lavorativa svolta, ma per i continui tradimenti, che avevano causato il venir meno dell’affectio coniugalis.
Per dimostrare l’infedeltà del partner è importante rivolgersi a dei professionisti, come gli investigatori privati autorizzati, come noi di AISA.