Il mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori.
Nei casi di separazione e divorzio i figli coabitano con uno solo dei due genitori che si occupa delle spese ordinarie insieme all’altro coniuge, che partecipa con un contributo mensile, detto assegno di mantenimento.
L’importo di tale assegno viene determinato dalla capacità reddituale del coniuge obbligato e dalle esigenze dei figli.
Il Giudice stabilirà l’importo da versare, considerando principalmente:
il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio dei genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le disponibilità economiche dei genitori.
Non vengono considerati solo i redditi effettivi, riscontrabili tramite delle indagini patrimoniali ma viene considerato anche l’effettivo tenore di vita.
La dichiarazione dei redditi del genitore obbligato, ad esempio, non sempre corrisponde al suo stile di vita, ed in questo caso è fondamentale procedere con delle investigazioni sull’effettivo tenore di vita.
Il Giudice può basarsi anche sulle prove raccolte nel dossier investigativo dagli investigatori privati, che possono essere chiamati a testimoniare.
Nelle situazioni ancora più complesse può chiedere un accertamento più approfondito sulle dichiarazioni reddituali chiedendo l’ausilio della polizia tributaria.
A prescindere dal reddito dichiarato, quindi, se il coniuge obbligato conduce un tenore di vita più alto rispetto ai redditi dichiarati il calcolo della somma dell’assegno di mantenimento terrà necessariamente conto anche del tenore effettivo.