Tra i tanti casi, capita spesso che qualcuno si improvvisi investigatore privato, effettuando pedinamenti quotidiani, intercettazioni telefoniche, utilizzando microspie, senza valutare il rischio concreto di incorrere nella fattispecie penale prevista dall’art. 348, il quale stabilisce che “si esercita una professione abusivamente rilevante quando è richiesta una determinata abilitazione da parte dello Stato”, ovvero quando lo Stato ne prevede e ne disciplina l’accesso.
Ma commette il reato non solo chi finge di essere ciò che non è, anche chi compie atti “che, pur non rientrando singolarmente nella competenza esclusiva di una determinata professione liberale, sono comunque idonei a creare, in quanto svolti per continuità, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 01/12/2016 n° 51362).
L’obiettivo del legislatore è, giustamente, quello di tutelare l’interesse pubblico, perché certe funzioni socialmente rilevanti o delicate siano svolte solo da chi è in possesso di un certificato, un titolo di studio o un documento che ne attesti le competenze tecniche, ma anche alcuni requisiti morali.
Qual è la pena prevista per chi esercita abusivamente una professione?
Abbiamo quindi capito che si esercita abusivamente una professione nel momento in cui si commettono atti propri riservati a determinate categorie professionali per le quali è richiesto tassativamente un titolo di abilitazione ai fini del suo esercizio. Senza contare, come accennato poco fa, che è sufficiente in questi casi il dolo generico, ovvero la semplice coscienza e volontà di agire ‘contra legem’, a prescindere da uno scopo di lucro, ma anzi anche a livello occasionale ed a titolo gratuito.
La pena, prevista dal nostro ordinamento, è una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e congiuntamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 10.000€ a 50.000€.
Il caso dell’investigatore privato abusivo
L’investigatore privato è un vero e proprio professionista in possesso di una specifica licenza, rilasciata dalla Prefettura di appartanenza (leggi il nostro articolo per approfondire meglio la figura dell’investigatore).
Nel caso dell’investigatore privato abusivo c’è il rischio, quindi, non solo di incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione, come appena indicato, ma la condotta può integrare anche una violazione della privacy del soggetto che è stato seguito o “intercettato”, oppure incorrere nel reato di atti persecutori o altri reati previsti dal nostro ordinamento.
Se pensi di essere stato vittima di un reato di esercizio abusivo della professione, o reputi che qualcuno stia approfittando della buona fede di alcune persone senza un certificato di abilitazione all’attività, puoi rivolgerti alla nostra agenzia. Con l’aiuto di un investigatore privato professionista e qualificato potrai raccogliere le prove necessarie a sostenere la tua teoria, ovviamente in modo del tutto legale e nel pieno rispetto della privacy.